Abbiamo riassunto le info utili emerse dal webinair “Cannabis e patente”, promosso da Meglio Legale in collaborazione con gli avvocati Lorenzo Simonetti e Claudio Miglio
Che cosa cambia con il nuovo Codice della Strada?
Innanzitutto, un commento chiaro, norme alla mano, di questi lavori della Camera dei Deputati: vediamo cosa cambia per quanto riguarda la contestazione dell’articolo 187 del Codice della Strada, ovvero la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.
Con la riforma, viene inserito un nuovo articolo, l’articolo 1, diviso in due lettere: la lettera b, che riguarda l’articolo 187, elimina l’espressione In stato di alterazione, rendendo sufficiente, mediante lo sviluppo degli accertamenti tecnici, la presenza di analisi positive al principio attivo del THC.
Andando a guardare i lavori parlamentari, occorre evidenziare due aspetti: innanzitutto, è stato dichiarato che l’articolo 187 del Codice della Strada incide per circa il 15% del totale degli incidenti autostradali.
Si tratta però di statistiche non attendibili, considerando il periodo di permanenza del THC in sangue e urine.
Inoltre, la ratio di questa legge sembra essere quella di “porre rimedio alle difficoltà operative incontrate nella contestazione dell’illecito della guida dopo aver assunto sostanza stupefacente, incidendo principalmente sugli strumenti di accertamento a disposizione delle forze dell’ordine”.
Stando a Salvini, “la principale novità consiste nella soppressione della previsione di un decreto ministeriale per la definizione delle caratteristiche degli strumenti portatili idonei ad accertare il reato.
Il decreto, pur previsto nel 2010, non è stato mai adottato perché allo stato attuale, strumenti simili, il cosiddetto Drogometro, non sono ancora realizzabili”.
In sintesi, il Ministro delle Infrastrutture afferma che, proprio poiché a riguardo non esistono supporti tecnici scientifici, non c’è ragione per la quale debba esistere un decreto attuativo che stabilisca le caratteristiche di omologazione di tali strumenti.
Entriamo perciò in un’area di totale soggettività, essendo impossibile ricorrere a degli strumenti che, dal 2010, non sono mai stati resi disponibili.
Come anticipato, l’altra tematica altrettanto interessante contenuta in questa proposta è l’eliminazione del principio dello stato di alterazione.
Riguardo questo, tanto la Corte Costituzionale quanto tutta la giurisprudenza di vertice ha già messo nero su bianco quella che è la corretta meccanica applicativa dell’articolo 187 del CdS, in ragione della permanenza dei principi attivi nelle componenti biologiche: si parla perciò di reato dal carattere bifasico, in cui l’aspetto dell’assunzione e quello dell’alterazione sono imprescindibilmente legati.
Tutta la giustizia penale è caratterizzata dal principio della materialità del fatto: il comportamento del soggetto deve estrinsecarsi al di fuori del proprio corpo, determinando una condotta fuori legge.
In ragione di quanto detto, però, in questo caso la materialità del fatto di per sé non basta ad accertare la presenza del reato: l’introduzione del nuovo codice della strada, un’autentica soppressione delle garanzie democratiche, rappresenterebbe dunque un colpo di spugna sugli ultimi venti anni di giustizia penale.
Si tratta di un attacco, oggettivo e manifesto, al consumatore, il quale solleva immediati dubbi di costituzionalità.
Caratteristiche e utilità degli strumenti di rilevamento a disposizione delle forze dell’ordine
La verità scientifica è che si tratta di strumenti che in realtà non hanno reali capacità di certificare lo stato di alterazione, o, perlomeno, di consentirne una precisa datazione.
Questo vale in toto, dal test salivare, lo strumento utilizzato in prima battuta in base al sospetto delle forze dell’ordine, all’esame tricologico, ossia quello in grado di risalire maggiormente indietro nel tempo.
Attualmente, il test salivare viene utilizzato con poca frequenza, perché spesso materialmente non a disposizione delle forze dell’ordine: i controlli vengono perciò perlopiù svolti in ospedale.
Un’ulteriore problematica è che il concetto di sospetto sottintende ampia discrezionalità da parte degli agenti, in particolare considerando la suddetta mancanza di mezzi pratici.
Occorre poi sottolineare che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti si configura come un reato.
Patente e prescrizione medica
In questo caso, la questione ha a che fare con la valutazione anticipata della discrezionalità amministrativa: poiché il rinnovo della patente presume una visita di idoneità medica, il giudizio dell’equipe della commissione medica locale deve essere anticipato dalla presentazione, da parte del team legale, della documentazione che testimoni la presenza di una ricetta e dell’assunzione a scopi terapeutici.
Importante sottolineare come la contestazione dell’articolo 187 del CdS costituisce una tematica penale, che nel caso del rinnovo della patente assume invece caratteri amministrativi: da questo punto di vista, la Cannabis è assimilabile a qualunque altro farmaco inibitore delle capacità alla guida.
Il consiglio è dunque quello di avere la prescrizione sempre a disposizione, in particolare quando si è alla guida.
Il consumo di CBD, a sua volta, potrebbe causare la positività al THC, data la sua presenza, seppur a basse percentuali, in questi prodotti.