Referendum Vs Proposta di legge: con quale strumento legalizzeremo la cannabis in Italia?

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Di Maria Petruccelli

Nel mese di settembre il dibattito politico sulla depenalizzazione della cannabis ha avuto una forte spinta. Da un lato il testo base approvato in Commissione giustizia alla Camera, dall’altro il lancio della campagna referendaria che ha raggiunto più di 600.000 firme in pochi giorni. 

Vediamo più da vicino questi due strumenti, per capire come funzionano, in che modo intendono modificare l’attuale disciplina sugli stupefacenti e in che rapporto si pongono l’uno rispetto all’altro. 

Partendo dal referendum abrogativo, si tratta di uno strumento di democrazia diretta previsto dalla nostra Costituzione all’articolo 75 e permette a 500.000 elettori o 5 consigli regionali di richiedere che venga indetto un referendum popolare per abrogare una legge o parte di essa. Superato il controllo di regolarità formale esercitato dalla Corte di Cassazione e quello di ammissibilità costituzionale operato dalla Corte Costituzionale, viene fissata la data per consentire ai cittadini di esprimere il proprio voto sull’abrogazione proposta dal referendum. 

La proposta di legge invece è sottoposta al procedimento legislativo, dunque oltre a poter essere presentata solo dai soggetti a cui la legge riconosce potere di iniziativa (parlamentari, governo, almeno 50 mila elettori, le Regioni e il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro limitatamente a materie economico-sociali), deve essere discussa in Commissione e in Aula, è approvata da entrambe le camere

Dunque, non solo seguono un percorso completamente diverso ma differiscono anche in merito al modo in cui agiscono. Mentre con il referendum è prevista un’attività in negativo, nel senso che la proposta referendaria può eliminare totalmente una legge oppure cancellare delle parole, frasi o articoli, ma non può modificare o aggiungere, la proposta di legge ha uno spazio di manovra più ampio trattandosi di una attività che avviene all’interno del Parlamento, organo che detiene la funzione legislativa.

Sulla base di questa distinzione fondamentale, vediamo ora come i due strumenti intervengono sul Testo Unico sugli stupefacenti. 

Il referendum propone l’eliminazione della coltivazione di sostanze stupefacenti dalla lista delle condotte punite penalmente, elimina la pena detentiva per qualsiasi condotta illecita relativa alle sostanze elencate nelle tabelle II e IV, tra cui la Cannabis e elimina la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida prevista per la detenzione per uso personale di qualsiasi sostanza stupefacente o psicotropa. 

Il testo unificato approvato in Commissione giustizia l’8 settembre (che riunisce tre proposte di legge sulla stessa materia), inserisce la possibilità di coltivare in forma domestica fino a 4 piante di cannabis, elimina tutte le sanzioni amministrative per chi fa uso personale di cannabis, diminuisce le pene per fatti di lieve entità ma allo stesso tempo aumenta le pene per i reati legati alla cannabis innalzando il massimo edittale da 6 a 10 anni. La presenza di elementi contrastanti, come disposizioni che da un lato spingono per una depenalizzazione delle condotte legate alla cannabis e dall’altro inaspriscono le pene, è dovuta al fatto che trattandosi di un testo che unisce proposte provenienti da diverse forze politiche ne costituisce anche un compromesso

Sicuramente la proposta di legge ha un potenziale maggiore evidente, potendo modificare la disciplina in maniera più ampia ed armonica, tuttavia corre il rischio di essere rallentata dalla presentazione di numerosi emendamenti e da un’attività di ostruzionismo dei partiti di destra notamente contrari. Il referendum invece, pur nei suoi limiti, oltre a coinvolgere direttamente il corpo elettorale in una partecipazione attiva alla vita democratica del paese, non è soggetto a valutazioni politiche che potrebbero affossare il tema, e non sarebbe una novità.

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