Lo storico passo avanti dell’Onu sulla cannabis

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Di Pierluigi Gagliardi

Oggi i 53 stati membri della Commissione delle Nazioni Unite sugli Stupefacenti (CND) si sono finalmente riuniti per votare una serie di misure proposte dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulla riforma internazionale della cannabis. La Commissione si è espressa sulle seguenti sei raccomandazioni, che ambivano a modificare i trattati internazionali del 1961 sugli stupefacenti e del 1971 sulle sostanze psicotrope:

(1) FAVOREVOLE a eliminare la cannabis e la resina di cannabis dalla Tabella IV della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961;

Fino ad oggi la cannabis e la resina di cannabis erano incluse, insieme a oppioidi, cocaina e numerose sostanze di sintesi nella Tabella I e nella Tabella IV della Convenzione del 1961. Le sostanze presenti in entrambi gli elenchi erano categorizzate come sostanze soggette ad abuso e alla produzione di effetti negativi, con un assente uso terapeutico.

Il Comitato dell’OMS ha quindi raccomandato l’esclusione della cannabis e della resina di cannabis nella Tabella IV, riconoscendo quindi il suo valore terapeutico. Con la maggioranza semplice dei voti favorevole (26 Sì, 25 NO e 1 astenuto), la cannabis è stata declassificata nella convenzione del 1961 e mantenuta solamente nella Tabella I. I voti favorevoli degli 11 sui 12 paesi dell’Unione Europea (escludendo l’opposizione dell’Ungheria), degli Stati Uniti e di moltissime sorprese, tra cui il Sì dell’India, confermano a livello mondiale le ricerche scientifiche sulle proprietà benefiche della cannabis. 

La cannabis potrà finalmente essere prodotta, estratta estudiata per uso medico e scientifico senza incappare nell’architettura di regole internazionali che complicavano lo scambio tra stati. Per un uso non scientifico, la cannabis resta classificata come sostanza sotto controllo come definito nella Tabella I della Convenzione del 1961. 

(2) CONTRARIA ad aggiungere il dronabinol e i suoi stereoisomeri nella Tabella I della Convenzione unica del 1961, eliminando di conseguenza il dronabinol ei suoi stereoisomeri (delta-9-tetraidrocannabinolo) dalla Tabella II della Convenzione del 1971.

Con il voto contrario della Commissione (23 Sì, 28 No, 2 Astenuti), il dronabinolcontinua ad essere escluso dalla Convenzioni unica del 1961. La raccomandazione di aggiungerlo alla Tabella I per la somiglianza dei criteri già presenti riconosceva le finalità mediche del dronabinol. Inoltre, tale aggiunta avrebbe facilitato notevolmente l’attuazione delle misure di controllo delle Convenzioni negli Stati membri.

(3) NON DISCUSSA, fatta salva l’adozione da parte della Commissione della seconda raccomandazione, ad aggiungere il THC (isomeri del delta-9- tetraidrocannabinolo) alla Tabella I della Convenzione del 1961, eliminando di conseguenza il THC (isomeri del delta-9-tetraidrocannabinolo) dalla Tabella I della Convenzione del 1971.

L’approvazione della seconda raccomandazione era propedeutica per la discussione di quella successiva. Con tale rifiuto, la commissione non ha potuto esprimersi sulla terza raccomandazione che avrebbe escluso il THC dalla tabella I della Convenzione del 1971. Questa tabella include le sostanze che si ritengono possano creare un grave rischio per la salute pubblica, il cui valore terapeutico non è attualmente riconosciuto dalla Commissione sugli stupefacenti. La raccomandazione dell’OMS è il frutto dell’assenza di prove scientifiche relative al potenziale di abuso e agli effetti intossicanti acuti di questi isomeri.

(4) CONTRARIA a cancellare estratti e tinture di cannabis dalla Tabella I della Convenzione del 1961;

Sebbene molti consideravano questa proposta di natura semplicemente amministrativa, paesi come il Giappone e Tailandia hanno espresso preoccupazione per l’intenzione alla base della raccomandazione e hanno notato che la sua adozione potrebbe aver portato a malintesi, inducendo i cittadini ad abusare di tali sostanze. La commissione ha comunque bocciato la raccomandazione dell’Oms (24 Sì, 27 No, 2 Astenuti) che mirava ad includere gli estratti e tinture di cannabis nella Tabella I senza dover entrare nello specifico della modalità della sua preparazione, nonostante il voto favorevole dei paesi membri dell’Unione Europea che, con il loro parere antiproibizionista, hanno dimostrato un passo in avanti sulla discussione delle sostanze stupefacenti.

(5) CONTRARIA ad aggiungere una nota a piè di pagina alla voce relativa alla cannabis e alla resina di cannabis nella Tabella I della Convenzione del 1961 che reciti “I preparati contenenti prevalentemente cannabidiolo (CBD) e non più dello 0,2 per cento di delta-9-tetraidrocannabinolo non sono soggetti a controllo internazionale ”;

Nonostante l’OMS abbiamo riconosciuto che il CBD non possa produrre problemi di abuso o effetti negativi, come già riconosciuto negli Stati Uniti e nell’Unione Europea, i membri della Commissione hanno bocciato fortemente questa raccomandazione (6 Sì, 44 NO, 4 Astenuti). Il no è arrivato anche dai paesi più progressisti con spiegazioni completamente diverse da quelle pronunciate dagli stati scettici come Cina, Russia e Brasile. Infatti, come spiegato dalla Germania, portavoce degli stati dell’Ue, la contrarietà è dovuta a dei problemi riscontrati nella forma giuridica, la nota a piè di pagina, e nella debolezza della ricerca scientifica relativa ai limiti riguardanti la percentuale di delta-9-tetraidrocannabinolo. 

Se la raccomandazione sul CBD fosse stata adottata, i prodotti qualificanti sarebbero stati esenti dal controllo internazionale, ma va ricordato che la coltivazione della cannabis allo scopo di estrarre CBD sarebbe rimasto sotto controllo nazionale. 

(6) NON DISCUSSA ad aggiungere i preparati contenenti delta-9-tetraidrocannabinolo, prodotti per sintesi chimica o come preparati di cannabis, composti come preparati farmaceutici con uno o più ingredienti e in tale modo che il delta-9-tetraidrocannabinolo (dronabinol) non possa essere recuperato con mezzi prontamente disponibili o con una resa che costituirebbe un rischio per la salute pubblica, alla Tabella III della Convenzione del 1961.

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